Sotto-sezione di 1 livello Organizzazione
Sotto-sezioni di 2 livello:Telefono e posta elettronica
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Collegamenti[1] https://www.icpegognaga.edu.it/amministrazione_trasparente_posta_elettronica_peo [2] https://www.icpegognaga.edu.it/amministrazione_trasparente_posta_elettronica_pec [3] https://www.icpegognaga.edu.it/amministrazione_trasparente_recapiti_telefonici