I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE
La legge (146/90) prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il dirigente del servizio (il dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi).
Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA, ma non per i docenti in generale.
I servizi indispensabili sono previsti dal contratto nazionale. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. scrutini).
L’accordo integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero.
Un accordo di scuola definisce poi i criteri specifici del contingente di quella scuola. Non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi.
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
La legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali alcuni lavoratori (contingente) devono comunque garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi).
Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno:
L’accordo integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente di personale ATA ed educativo da prevedere in caso di sciopero. Un accordo di scuola definisce i criteri specifici del contingente di scuola.
Il dirigente scolastico, sulla base del numero di adesioni allo sciopero, valuterà se sospendere in tutto o in parte il servizio, comprese le attività didattiche, dandone comunicazione alle famiglie.
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